Siamo sicuri che il foro di Aerazione e Ventilazione sia sempre obbligatorio in una cucina?

Per prima cosa voglio spiegarti cos’è un foro di aerazione e un foro di ventilazione. Poi ti darò i riferimenti normativi che ci forniscono la risposta corretta.

Cosa è il foro di VENTILAZIONE?

Il foro di ventilazione è prima di tutto una sicurezza per la vita umana. La sua importanza è fondamentale. La sua funzione è quella di fare entrare tanta aria quanta ne viene richiesta dalla combustione. Cosa succede abitualmente? In molte abitazione puoi trovare il foro di ventilazione “tappato”. Questo perché la “Signora Maria” ha deciso che lo spiffero che quel foro di ventilazione crea è troppo fastidioso. Oppure perché ha paura che possa farle aumentare i costi per il riscaldamento. Oppure ancora perché la penalizza dal punto di vista acustico relativamente ai rumori esterni.

Cosa è il foro di AERAZIONE?

Il foro di aerazione serve per l’espulsione dall’ambiente di prodotti della combustione e  vapori di cottura.
Il locale di installazione di un apparecchio di cottura deve essere:

  1. Sempre aerabile
  2. Dotato di sistemi di esalazione

Ci deve sempre essere una espulsione dei fumi di combustione e dei fumi di cottura costituita da una di queste soluzioni:

  1. Cappa a tiraggio naturale collegata all’esterno
  2. Cappa aspirante elettrica collegata all’esterno
  3. Elettroventilatore installato sulla parte alta del locale, oppure collegato ad un camino di esalazione
  4. Aerazione di tipo diretto (consentita solo se gli apparecchi cucina e quelli di tipo A non hanno portata complessiva maggiore di 15 kW) 

Aerazione di tipo diretto

L’aerazione diretta può essere realizzata tramite aperture permanenti. Queste devono rivolte all’esterno ed essere nel locale di installazione dell’apparecchio.
In alternativa  può essere realizzata mediante canali o sistemi di ricambio aria. Il sistema di ricambio aria deve garantire una sufficiente aerazione. Nel caso di dispositivi meccanici, un guasto non deve compromettere il funzionamento del sistema. Per questi motivi sconsigliamo di utilizzare uno di questi sistemi.
Come puoi vedere non è contemplato l’utilizzo di cappe con filtri che non abbiano una espulsione comunicante con l’esterno. Alcuni comuni la considerano comunque a norma al fine del rilascio dell’abitabilità, per cui ti consiglio di verificare anche questa possibilità che non è contemplata dalla norma 7129:2015.

Realizzazione aperture di aerazione

Se le aperture di aerazione e ventilazione sono permanenti (quindi sono di tipo diretto) e sono installati apparecchi di cottura con sorveglianza di fiamma:

  1. L’apertura di aerazione deve essere posizionata in prossimità del soffitto ad una quota non minore di 1.80 mt e con apertura netta almeno pari a 100 cm².
  2. L’apertura di ventilazione deve essere a filo inferiore in prossimità del pavimento, ad una altezza non maggiore di 300 mm e con una sezione netta di 100 cm².

In tutti gli altri casi (Cappa a tiraggio naturale, Cappa aspirante elettrica, Elettroventilatore) la ventilazione può essere posizionata a qualsiasi altezza, con apertura almeno di 100 cm².
Se il gas ha densità relativa maggiore di 0.8, l’apertura di ventilazione deve essere realizzata in prossimità del pavimento (filo non maggiore di 300 mm).
Se gli apparecchi non sono dotati del sistema di sorveglianza di fiamma, l’apertura va incrementata del 100%.

Sia nel caso di cappa aspirante elettrica che di elettroventilatore la portata oraria di ricambio di aria della cappa aspirante o dell’elettroventilatore deve essere almeno pari a 2 m3/h per ogni kW riferito alla portata termica nominale massima complessiva degli apparecchi di cottura compresi nel locale di installazione.

Per gli apparecchi di cottura aventi portata termica nominale massima maggiore di 15 kW l’esalazione deve essere garantita mediante cappa aspirante elettrica.

Realizzazione aperture di ventilazione

Il foro di ventilazione può invece essere evitato se l’evacuazione dei prodotti della combustione degli apparecchi di cottura con dispositivo di sorveglianza di fiamma installati nel locale è assicurata mediante cappa a tiraggio naturale, cappa aspirante elettrica o elettroventilatore e se, contemporaneamente, risultano soddisfatti i seguenti ulteriori requisiti:

  1. nessun apparecchio di tipo B e/o di tipo A e/o nessun apparecchio di cottura senza dispositivo di sorveglianza di fiamma installato nel locale;
  2. portata termica nominale massima complessiva degli apparecchi di cottura con dispositivo di sorveglianza di fiamma installati non maggiore di 15 kW;
  3. volumetria del locale di installazione non minore di 20 m3. Ai fini del calcolo della volumetria del locale di installazione si considera anche il locale adiacente e comunicante senza interposizione di porte, purché detto locale non sia adibito a camera da letto, non sia sede di installazione di apparecchi a gas (di tipo A e/o B) e non sia un locale classificato con pericolo di incendio;
  4. presenza nel locale di installazione di porte, finestre e/o portafinestra, apribili, e installate su pareti perimetrali rivolte verso l’esterno.

 

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