Quando intervieni su un impianto il progetto è sempre obbligatorio? Oppure lo devo fare solo quando interviene un termotecnico?

Il tema è regolato dal DM 37/08. Il DM 37/08 sostituisce la legge n° 46 del 5 Marzo 1990 in fatto di dichiarazioni di conformità.
E’ in questo decreto che troviamo risposta alla tua domanda.

Il progetto è sempre obbligatorio! Sia in caso di nuova installazione, che in caso di manutenzione che di trasformazione di un impianto esistente. L’articolo 5 del DM 37/08 lo definisce chiaramente. Può essere redatto da un libero professionista abilitato oppure dal responsabile tecnico dell’azienda installatrice a seconda dei casi, ma non può mai essere omesso.

In un impianto termico quando è necessario l’intervento del progettista?

“Impianti lettera c) (impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora, in questo caso risultano comprese nel progetto anche le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali.
Questo cosa significa? Se gli impianti non hanno una canna fumaria collettiva ramificata non esiste l’obbligo di progetto da parte del libero professionista. Dal momento però che il progetto è da allegare alla relazione ex legge 10 in caso di intervento sull’impianto la prassi è quella di affidare l’incarico del progetto ugualmente allo stesso libero professionista che presenterà anche la relazione di calcolo.”

Impianti lettera e) (impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo), relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio. In pratica se ci sono più apparecchi la cui somma supera i 50 kW di portata termica è obbligatorio il progetto di un libero professionista. Nei casi che non ho qui citato, è sufficiente il progetto di un installatore.

Ma un PROGETTO è sempre obbligatorio.

Il progetto deve essere allegato alla dichiarazione di conformità e deve essere citato il numero del progetto, il nome del progettista e la sua qualifica. Nel caso in cui il progetto sia redatto dall’impresa installatrice è sufficiente allegare uno schema. Questo schema però NON può essere omesso, pena l’invalidità della dichiarazione.

Queste informazioni non tengono conto e non parlano di altre pratiche che possono dovere essere redatte in alcuni casi da tecnici abilitati ad uno specifico ordine, come per esempio pratiche ISPESL oppure per i Vigili del Fuoco. Queste pratiche hanno un loro iter preciso e sono obbligatorie se gli impianti  superano determinate potenze. Il progetto segue altri obblighi, esposti nell’articolo qui sopra.

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